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Imprese & Professioni martedì 12 giugno 2018 ore 07:00

Obbligo di Fedeltà fra persone coniugate o unite civilmente

E’ ormai pacifico in giurisprudenza che l’obbligo reciproco di fedeltà fra coniugi non deve essere inteso esclusivamente quale obbligo di astenersi da relazioni sessuali extraconiugali.



CHIANTI — Ne parliamo in maniera approfondita con l'Avv. Guerrini, dello Studio Legale Casciano - Guerrini e avvocato a Panzano in Chianti e a Firenze. Vediamo di che cosa si tratta.        

Obbligo di fedeltà fra coniugi

In senso ben più ampio ed esteso, l'obbligo di fedeltà fra coniugi è da intendersi quale obbligo di assoluta lealtà alla comunione materiale e spirituale sorta con il matrimonio, ovvero quale obbligo di non tradire la fiducia che ciascun coniuge ha diritto di avere nell'altro circa la totale ed esclusiva dedizione fisica e spirituale alla vita familiare.

Obbligo di fedeltà fra persone dello stesso sesso unite civilmente

Con l’entrata in vigore della Legge 76/2016 (legge Cirinnà) anche in Italia è consentito a persone dello stesso sesso contrarre un vincolo analogo a quello matrimoniale.

Tra gli obblighi derivanti dall'unione civile la legge citata non menziona però anche l’obbligo reciproco di fedeltà.

Tuttavia, si ritiene che anche per le coppie same sex unite civilmente valga l’obbligo reciproco di fedeltà in base ad una interpretazione di carattere sistematico.

Casistica delle infedeltà

Costituisce infedeltà giuridicamente rilevante l’adulterio sia che si tratti di una stabile relazione, sia che si tratti di un singolo atto/episodio.

Ma non solo.

Costituiscono infedeltà anche comportamenti diversi dalla consumazione di atti sessuali con una terza persona.

A mero titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto che integrassero violazione dell’obbligo di fedeltà anche i seguenti comportamenti:

- il mero tentativo di adulterio, non consumato per la mancata corrispondenza del terzo (Cass. n. 9472/1999);

- l’adulterio meramente fittizio, dichiarato al solo fine di ferire l’altro coniuge (Corte di Appello di Firenze 19.04.2013 poi confermata da Cass. n. 25337/2015);

- comportamenti integranti la cosiddetta infedeltà apparente, ovvero condotte che pur non integrando adulterio (telefonate, messaggi, relazioni di mera amicizia) per le particolari circostanze del caso fanno sorgere nell’altro coniuge e dei terzi il fondato sospetto di un adulterio e offendono la dignità e l’onore dell’altro coniuge (Cass. n. 8929/2013).

Conseguenze

In caso di accertata violazione dell’obbligo di fedeltà fra coniugi le possibili conseguenze sono, da una parte l’eventuale addebito della separazione, e, dall’altra, l’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Invece, in caso di accertata violazione dell’obbligo di fedeltà fra persone dello stesso sesso unite civilmente l’unica conseguenza possibile sarà l’eventuale richiesta di risarcimento del danno perché per le unioni civili non è prevista la separazione bensì il divorzio immediato.

Richiesta di addebito della separazione

I presupposti per chiedere al Giudice l’addebito della separazione all’altro coniuge sono due:

- la violazione di uno dei doveri scaturenti dal matrimonio (per quanto più rileva l’obbligo di fedeltà);

- l’esistenza di un nesso causale tra tale violazione e la crisi coniugale.

Dunque, non rilevano le infedeltà che sono la conseguenza e non la causa della crisi coniugale.

Gli effetti dell’eventuale addebito della separazione sono i seguenti.

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione:

- non ha diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge;

- perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

Richiesta di risarcimento del danno

Il coniuge che, oltre ad aver subito la lesione di un diritto derivante dal vincolo matrimoniale (fedeltà), ha subito anche, per le particolari circostanze del caso, una lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (identità, onore, immagine, reputazione, etc. …) avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno.

E’ l’ipotesi, ad esempio, della relazione extraconiugale resa pubblica con evidente lesione anche dell’onore e della reputazione dell’altro coniuge (Cass. n. 18853/2011).


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